L’articolo 2048 del codice civile stabilisce che i genitori sono responsabili del danno causato dal fatto illecito compiuto dai figli minori non emancipati che risiedono sotto lo stesso tetto, a meno che essi non provino che non hanno potuto evitare il fatto.

Se il figlio crea un qualsiasi danno ad una terza persona, i genitori potranno essere citati in giudizio e risponderne sul piano civile, ossia, potrebbero essere chiamati a risarcire un danno a meno che non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti stabilito che se i genitori, durante la causa, provino la buona educazione del figlio e una vigilanza adeguata all’indole del ragazzo, possono evitare di risarcire il danno.

L’inadeguatezza dell’educazione impartita al figlio e la vigilanza esercitata sullo stesso potranno essere anche stabilite dal giudice, in base alle modalità di come il figlio ha compiuto il fatto illecito e se non sussistano prove contrarie.
Infatti, in base a come il figlio ha compiuto il fatto illecito potrebbe essere sufficiente a rilevare l’insufficienza dell’educazione e della maturità del minore e il mancato adempimento da parte dei genitori di impartire una buona educazione al figlio.

La persona danneggiata può dunque citare in giudizio i genitori, secondo l’art. 2048, ma essi potranno evitare di pagare il risarcimento dimostrando di aver impartito una buona educazione al figlio e averlo sorvegliato adeguatamente in base alla propria indole.

Il danneggiato può citare in giudizio, oltre ai genitori, anche il figlio se all’epoca dei fatti, anche se minorenne era capace di intendere e di volere. La legge, se il minore è consapevole degli atti che compie, lo ritiene responsabile delle conseguenze delle sue azioni, e prevede la possibilità che possa essere citato in giudizio per risarcire i danni che ne derivano.

Se la persona danneggiata non dovesse chiamare in causa il minore, lo potrebbero fare i genitori, se dovessero ritenere che spetti esclusivamente a lui rispondere del danno inflitto alla persona danneggiata.

Chiunque venisse condannato a risarcire il danno ne dovrà risponderne con i beni e le risorse di sua proprietà. Questo vale anche per il figlio o anche per lui insieme ai genitori.