L’appalto è uno tra i contratti più conosciuti e utilizzato comunemente. A chi non è capitato di dare l’incarico ad una ditta per costruire una casa, fare ristrutturazioni o quant’altro?

Oltre al contratto di appalto, ne esiste un secondo, il contratto di subappalto che viene stipulato tra l’appaltatore, incaricato dal committente, e una terza persona, alla quale si affida la realizzazione di una certa opera o servizio, in poche parole, il subappalto è una delega all’esecuzione di lavori ordinati dal committente. Questo tipo di contratto, come già detto, prevede 3 figure:

– Il committentel’appaltatore incaricato dal committente mediante contratto d’appalto e il subappaltatore incaricato dall’appaltatore.

L’oggetto del contratto di subappalto è lo stesso del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’opera o servizio richiesta dal committente.
Secondo il codice civile il subappalto è vietato, a meno che non è lo stesso committente che autorizza l’appaltatore a dare l’appalto per quel preciso servizio ad una terza persona.

Il subappalto è, quindi, ammesso esclusivamente dietro autorizzazione del committente, se questa viene a mancare, il contratto di subappalto verrà considerato nullo.

Detto ciò, appalto e subappalto restano due contratti distinti. In caso di problemi nell’esecuzione dei lavori, il committente, non potrà agire direttamente contro la ditta subappaltatrice, ma dovrà agire solo ed esclusivamente verso l’appaltatore, sarà poi l’appaltatore che potrà agire nei confronti del subappaltatore.