In caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza di fatto, dopo l’entrata in vigore della Legge 54/2006 “Legge sull’affido condiviso”, nel caso in cui ci sono dei figli minori, il giudice dovrà affidarli ad entrambe i genitori.

I genitori anche se separati dovranno continuare a prendere le decisioni insieme per il bene dei figli.

Potrebbe verificarsi l’affido esclusivo nel caso in cui ci sia il pregiudizio per il minore, ossia, se il genitore non si interessa ne moralmente, ne economicamente del figlio, nel caso in cui sia tossicodipendente o quant’altro. In questo caso il giudice dovrà stabilire il collocamento del minore presso il genitore che se ne prenderà cura, in alcuni casi di disaccordo può essere ascoltato il minore. L’ascolto di un minore potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, in quanto questi hanno in buona fede una loro posizione che spesso è totalmente diversa dalla realtà.
Nel caso in cui la separazione avviene per via del diverso orientamento sessuale di un genitore e non sia crea alcun pregiudizio per la prole, quest’ultimo verrà affidato ad entrambe i genitori.

Lo stesso si può dire di altri provvedimenti simili pronunciati da altrettanti Tribunali. Secondo i giudici, l’orientamento omosessuale non può giustificare un affidamento esclusivo all’altro, anzi, l’atteggiamento eventualmente discriminatorio dell’altro coniuge può determinare un’inidoneità di questi all’affidamento condiviso.

In presenza di casi specifici, i legali consigliano, indipendentemente dall’orientamento sessuale dei genitori, che quando ci si separa sarebbe buona regola, prima di mettere a contatto i figli con altri partner, utilizzare gradualità e assicurarsi, sempre nell’interesse del minore, che la relazione goda di stabilità.