Il Tar Lazio, sez. V-ter, sentenza 3 febbraio 2026, n. 2773 entra nel tema delle concessioni marittime e legittimità delle proroghe. In primis, ha affermato che la data iniziale risalente di una concessione demaniale marittima non esime dall’applicazione dei principi di trasparenza e concorrenza di matrice euro-unitaria sopravvenuti nel corso del rapporto.

La decisione conferma che le proroghe generalizzate delle concessioni balneari disposte dal legislatore nazionale – in particolare l’estensione ex lege al 2033 stabilita dalla L. 145/2018 – devono essere disapplicate in quanto incompatibili con la direttiva 2006/123/CE e con i vincoli derivanti dall’ordinamento UE.

I Giudici amministrativi sottolineano il carattere intrinsecamente temporaneo delle concessioni demaniali: nessun affidamento “qualificato” può formarsi in capo al concessionario circa il godimento indefinito del bene pubblico, dal momento che ogni autorizzazione di occupazione ha durata determinata ed è revocabile in ossequio al primato del diritto UE.

I giudici respingono anche i residui argomenti volti a sottrarre il caso concreto all’evidenza pubblica…>>

Concessioni demaniali marittime: l’Europa ferma le proroghe automatiche!!!!!


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